Cosa fa
La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) è un organismo sindacale, disciplinato dall’Accordo Collettivo Nazionale Quadro (da questo momento ACNQ) del 12 aprile 2022, costituita in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.
L’ ACNQ regola le procedure per le elezioni dell’organismo; per la validità delle quali è richiesta la partecipazione al voto di almeno il 50% +1 degli elettori.
Possono candidarsi tutti i lavoratori dipendenti, iscritti o non a un sindacato, in servizio a tempo indeterminato (pieno o parziale). Sono elegibili anche lavoratori a tempo determinato con incarichi annuali o, in certi settori, con contratti di almeno 12 mesi.
Gli eletti rappresentano tutti i lavoratori.
La RSU esercita, insieme ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL, i poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, inoltre, controlla l’applicazione del contratto e cerca di dirimere, in prima tutela, i contrasti tra lavoratori e datore di lavoro prima di passare la vertenza al sindacato e ricorrere, eventualmente, alle vie legali.
La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e se firmare un accordo.
La RSU rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si procede a nuove elezioni. L’ ACNQ prevede, all’art. 7, i casi di dimissioni degli eletti, della loro sostituzione e dell’eventuale decadenza prima del termine.
I delegati delle RSU beneficiano di una tutela rafforzata rispetto ad un lavoratore comune (articoli 1-15 dello Statuto dei Lavoratori). Come dirigenti sindacali godono di speciali garanzie legali e contrattuali per l’esercizio del loro mandato, a garanzia, anche, di comportamenti antisindacali del datore di lavoro; come organismo unitario, la RSU è titolare di diritti sindacali (previsti da leggi, accordi quadro e contratti) quali l’uso della bacheca, la convocazione di assemblee, …

All’interno della RSU è eletto o designato Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che rappresenta i lavoratori per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro.
Questa figura è stata resa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro dal DLgs 626/94, poi trasfuso nel T.U. sulla sicurezza sul lavoro, il DLgs 81/08.
La legge e i CCNL attribuiscono al RLS una serie articolata di compiti e funzioni. Egli gode delle stesse e identiche tutele previste per il delegato sindacale. In particolare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha:
• diritto all’informazione;
• diritto alla formazione;
• diritto alla consultazione e alla partecipazione;
• diritto al controllo e alla verifica.
Di contro deve:
• avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo;
• mantenere il segreto d’ufficio.
È evidente che per esplicare al meglio e pienamente il proprio mandato il RLS deve coordinare la sua azione con quella della RSU.
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