VISTO l’art. 13 dell’O.M. n. 27 del 16/02/2026 Tutela della continuità didattica sui posti di sostegno che recita: 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, entro il 31 maggio che precede l’anno scolastico di riferimento il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia e, valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo, con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, ne comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno dell’anno corrente…
Tutti i dettagli nella cicolare allegata.

Personale scolastico